ESTRATTO LEGGE ART BONUS (consulta il sito del Ministero qui)
Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
(G.U. 30 luglio 2014, n. 175)
TITOLO I - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA
Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura
- Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, "dei complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti"e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i) , e 100, comma 2, lettere f) e g) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.
(così modificato dall'art. 1, comma 11, legge n. 190 del 2014 - Legge di stabilità 2015 ; dall'art.1, comma 318, legge n. 208 del 2015 - Legge di stabilità 2016; dall'art.5 comma 1, legge n. 175 del 2017 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia; dall'art. 183 comma 9 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio).
- Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile,ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il tuo nome potrà essere pubblicato nell'elenco dei mecenati che sostengono l'iniziativa sul sito del Governo
SCOPRI COME