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⇓ Lettera - Manifestazione di intenti 

CONOSCI l'ART BONUS IN POCHE PAROLE

ESTRATTO LEGGE ART BONUS (consulta il sito del Ministero qui)
Legge 29 luglio 2014, n. 106 e s.m.i.

Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo
(G.U. 30 luglio 2014, n. 175)

TITOLO I - MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE DELLA NAZIONE E PER LO SVILUPPO DELLA CULTURA

Art. 1. ART-BONUS-Credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura

  1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione, "dei complessi strumentali, delle societa' concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti"e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i) , e 100, comma 2, lettere f) e g) , del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d’imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

    (così modificato dall'art. 1, comma 11, legge n. 190 del 2014
     - Legge di stabilità 2015 ; dall'art.1, comma 318,  legge n. 208 del 2015 - Legge di stabilità 2016; dall'art.5 comma 1, legge n. 175 del 2017 - Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia; dall'art. 183 comma 9 DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34 Decreto Rilancio).
  1. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile,ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta spettante ai sensi del comma 1 è altresì riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 40, comma 9, e 42, comma 9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

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